I Regolamenti di polizia urbana e rurale

I REGOLAMENTI DI POLIZIA URBANA E RURALE DI SAN PRISCO (1828-36) CON I PROFILI BIOGRAFICI DEI SINDACI CESARE BOCCARDI E DOMENICO CIPRIANO

Introduzione
L’esigenza di dotarsi di regolamenti pubblici di polizia urbana e rurale era prescritta dalla legge 12 dicembre 1816 relativa all’amministrazione civile del regno di Napoli1.
L’incaricato in particolare della polizia urbana e rurale era il primo eletto che doveva esercitare la vigilanza secondo le istruzioni date dal Decurionato. Questi doveva formare le contravvenzioni di polizia e provocarne la punizione davanti al giudice competente. Il primo eletto doveva essere assistito dal cancelliere o da un suo sostituto nel dare esecuzione alle attribuzioni che la legge gli confidava.
Nel 1828 con reale rescritto datato 29 ottobre, «in seguito a dubbio elevato, il re chiarì che il primo eletto era competente ad infliggere, e far riscuotere le multe nelle semplici contravvenzioni di polizia urbana sorprese in flagranza … contro venditori di commestibili guasti, corrotti, o altrimenti notevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell’appalto; i venditori che usano pesi e misure non zeccate o mancanti; quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili senza permesso dell’autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell’assisa»2.

Ogni Comune poteva nominare uno o più guardiani addetti ad assicurare l’esecuzione dei regolamenti di polizia amministrativa. Tali guardiani dovevano essere nominati dai Decurionati con l’approvazione dell’intendente.
I regolamenti di polizia urbana e rurale rispondevano al duplice obiettivo di prevenire i reati e di reprimere i disordini. La formazione di detti regolamenti fu avvertita da molti amministratori locali e fu sollecitata più volte dagli intendenti della provincia di Terra di Lavoro che si succedettero nella sede di Capua e poi Caserta, in particolare da Giuseppe Caracciolo, principe di Pettoranello e marchese di Sant’Agapito3. L’occasione per evidenziare questa lacuna furono i vari problemi riconducibili a problematiche di polizia urbana e rurale, che accadevano nell’ambito della comunità locale.

Tale necessità fu avvertita in maniera più forte negli anni 1821-28 quando si riaccese una controversia fra i pastori e i proprietari e i contadini del Comune. Nel luglio 1821 molti notabili sanprischesi inviarono un ricorso all’intendente Caracciolo contro la pastorizia sul territorio comunale, che recava grandissimi danni e devastazioni ai campi e alle coltivazioni. Il problema era aggravato dal gran numero di greggi che insistevano su un territorio che aveva pochissimi pascoli e tutti in zona collinare4.
L’ordine di mettere mano alla redazione degli Statuti municipali fu dato dall’intendente marchese di Sant’Agapito nell’ottobre del 1827 al sindaco Cesare Boccardi5, che riunì il Decurionato più volte per giungere ad una stesura completa.
I regolamenti furono inviati all’Intendenza e sottoposti al vaglio e alle correzioni del Consiglio d’Intendenza e tali operazioni durarono fino all’approvazione del 21 marzo 1828, quando il sindaco di San Prisco era il medico Domenico Cipriano6.

Regolamenti pubblici di Polizia urbana, e rurale del Comune di Santo Prisco in Provincia di Terra di Lavoro ricavati in maggior parte dal Codice penale in vigore

Son sottoposti all’ammenda di carlini dieci ed alla Prigionia di giorni tre7 tutti quelli che contravvengono agli seguenti articoli:

1. quelli che essendo obbligati l’illuminarsi le scale, cortili, e facciat’esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino.

2. quelli che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale o qualsivogliano cose, che diminuiscano la libertà, o la sicurezza del passaggio.

3. quelli che trascurino di mettere il lume a materiali, che han lasciati o agli scavi che han fatti nelle strade o nelle Piazze.

4. quelli che omettono di nettare le strade o i transiti in quei Comuni dove questa cosa è lasciata a carico degli abitanti.

5. quelli che trascurino di mantenere, riparare e nettare i forni, camini, e le fabbriche di cose ove si fa fuoco.

6. quelli che malgrado la intimazione fatta dall’autorità legittima trascurino di riparare, e demolire gli edifizi a fronte di pubbliche strade che minacciano rovinare, riconosciuta la necessità precisa di ciò fare.

7. quelli che accendono fuoco ne’ loro campi, ad una distanza minore di quella destinata da’ regolamenti, dalle altrui case, pagliari, boschi, macchine, magazzini, e capanne e qualunque materie combustibili.

8. quelli che nelle piazze, nelle strade, dalle finestre, loggie, balconi, terrazzi a quelli corrispondenti scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco, o per giuoco lancino pietre colle mani, o con fionde o altrimenti.

9. quelli che gittano o espongono innanzi a’ loro edifizi cose notevoli per insalubri esalazioni.

10. quelli che lasciano vacare i matti siano o no’ furiosi, che sono sotto la loro custodia, e li animali malefici, o feroci, che loro appartengono e cani mastini e senza le debite mossarole ed ogn’altra specie di cane pericoloso al pubblico e precisamente i cani detti cani da pecore che i pastori li portano seco loro in atto, che vanno pascolando le pecore mentre si prescrive espressamente che tali cani debbano essere legati con catene di ferro sia in casa di detti pastorizia vicino le loro pagliata, o mandrie non essendoli lecito di scioglierli prima delle ore due di notte, e tenerli sciolti fino ad un ora prima di far giorno. In caso di contravvenzione, oltre che i cani saranno ammazzati dalla forza qualunque, non esclusi gli Urbani, ed i Guardiani rurali, saranno i contravventori soggetti, e puniti colla d[ett]a ammenda di carlini dieci, giorni tre di prigionia8.

11. quelli che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, e da sella senza esser apportati di condurle o guardare.

12. quelli che ne’ casi d’incendi, inondazioni, nubifragi, o di altra calamità, richiesti, e potendo prestar servizio, e soccorso lo tralascino.

13. quelli che senza le cautele convenevoli tengono sulle finestre, loggie, balconi, terrazzi, e innanzi a’ loro edifici, cose che cadendo possono nuocere.

14. quelli che in contravvenzione degli ufficiali municipali vendono commestibili oltre o prezzi [al di sopra dell’assise9] dell’assise imposte dall’autorità municipali ne’ casi in cui sua permesso a questi d’imporle, oltre che dovranno restituire il prezzo ritratto da tali vendite, con perdere i generi venduti, incorreranno anche alla d[ett]a pena [in caso di recidiva la multa sarà quella di ducati sei10] perderanno i generi, qualora siano guasti e dannosi alla salute. Potranno provvedersi i generi [ai poveri11] qualora questi abbiano de’ difetti o di peso o di manifattura [dovranno farsi vendere nella casa comunale, o in altro sito destinato dal 1° eletto al prezzo che si darà12].

15. quelli che conservino pesi, bilancie, e misure non bullate, o non cambiate dall’autorità municipale, nelle botteghe, officine, e piazze.

16. quelli che esercitano la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale, o di altro ufficiale di sanità senza autorizzazione del Governo.

17. Gli speziali che danno spedizione a ricette, o ordinanze a persone non approvate.

18. quelli che senza autorizzaz[ion]e diano spettacoli pubblici salvo il caso dell’art. 324 di d[ett]e Leggi Penali.

19. quelli che senz’autorizzazione tengono alberghi, osterie, e bettole aperte, quest’attive oltre l’ora fissata da’ Regolamenti generali di polizia, oltre le altre pene che si faranno per parte di Polizia amm[inistrati]va.

20. quelli che trascurino di far sotterrare fuori dell’abitato nel corso della giornata, ed alla profondità di quattro palmi gli animali morti che loro appartengono, oppure buttarli nel luogo destinato dall’uffiziale municipale.

21. Gli albergatori, locandieri, bottegai, o locatari di case addobbate, che contro i Regolamenti mancano d’indicare al Sindaco, o al p[ri]mo Eletto i nomi delle persone presso di essi alloggiati, o di tenere i registri secondo i Regolamenti.

22. quelli che mentiscono il proprio nome avanti le autorità municipali, che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori, o locandieri, o bottegai per osservanza de’ Regolamenti.

23. quelli che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte, o ferite degli animali, o bestiami appartenenti ad altrui.

24. quelli che non tolgono i bruchi da’ campi, e giardini quando vi sia ordine di farlo.

25. quelli, che con cavalli, carrozze, carri, o qualunque vettura contravengono nell’intorno di un luogo abitato a’ regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture, o cavalli.

26. quelli che nelle strade, ne’ Comuni, nelle piazze, e ne’ luoghi pubblici tengono giuochi d’azzardo, e che nelle osterie, bettole, cantine, e nelle loro adiacenze giochino a giuochi vietati, o alla morra, incorreranno nella stessa pena, tanto il cantiniere, o bettoliere, che coloro che giocano.

27. quelli che ricusino di ricevere le monete nazionali secondo il valore del loro
corso.

28. Le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d’indovinare, pronosticare e spiegare i sogni.

29. Gli autori degli strepiti, sciamazzi notturni che rechino spavento o altrimenti turbino la quiete degli abitanti.

30. quelli che mascherino fuori de’ tempi, e de’ modi permessi dagli usi o da’ Regolamenti Generali di Polizia.

31. quelli che contravvengono a’ Regolamenti sull’epidemie delle bestie.

32. quelli che ammazzando pecore, capre, porci, ed altri animali si metteranno a purgare l’interiora de’ medesimi nelle pubbliche strade, dovendosi questo eseguire ne’ luoghi destinati dall’Uffiziale municipale.

33. quelli che senza ferite, o percosse minaccino colle pietre, o con altri corpi duri o gli scaglino oppure impugnino altre armi contro alle persone.

34. quelli che disfidano a’ pietre.

35. quelli che lancino pietre contro terrazzi e tetti, le finestre, le porte, e le mura dell’altrui case, e degli altrui ricoveri.

36. quelli che rechino ingiuria, o minaccia al alcuno non prevedute da misfatti e delitti, o provocati trascorrono ingiuriando al di la dei limiti della provocazione.

37. quelli che aizzano o non ritengono i cani quando perseguitano i passeggeri.

38. quelli che trovando per le strade di un Comune un fanciullo abbandonato o disperso non lo conducono dall’uffiziale della municipalità o della Polizia, salve le pene maggiori ne’ casi preveduti dalle Leggi per l’abbandono, o per l’esposizione di un fanciullo.

39. quelli che sotto le ferriate delle cantine, o altre aperture e de’ sotterranei esposti alle pubbliche strade tengono materie combustibili in modo che per caduta causale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio.

40. quelli che senza la permessione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell’altrui fondo chiuso da mura fabbricata e da mura a secco, da siepe, da forcate o da riparo di terra, che giunge ai palmi cinque almeno.

41. quelli ch’entrano nel fondo altrui con cavallo o con altra vettura o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti o con piantagioni abbattendo, e danneggiando i seminati, le biade, le piante, e le frutta.

42. quelli che colgono e si cibino ne’ campi altrui di frutta, o altri prodotti della terra.

43. quelli che senza altre circostanze che li rendono colpevoli di misfatto, o delitto spoglino, rastellino oppure rampollino ne’ campi altrui non ancora spogliati, e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare, o dopo del tramontare del sole.

44. quelli che per ingrandire gli propri fondi occupassero in tutto, o in parte il suolo da strada pubblica con seminarvi o piantarvi alberi o pali.

45. Gli padroni, o coloni di terreni che confinano colle pubbliche strade, e le guastino per accomodare le siepi, che anzi cadendo le siepi del loro territorio debbono subito sgombrare le strade sudette, acciò non rimanga impedito lo scolo delle acque, né il libero trafico delle stesse strade.

46. quelli che recano danno alle raccolte in piedi ed agli alberi fruttiferi, o strappassero i pali de’ pioppi che servono per maritare le viti o ne facessero rodere la corteccia ove la pianta non perisse, ed il danno non sia grave.

47. quelli che andassero a cavar pozzolana nelle pubbliche strade medesime o a’ proprietari e ciò oltre alla rifrazione del danno.

48. quelli che lasciano esposti nelle strade, ne’ cammini, nelle Piazze, ne’ campi, o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumento rurale, che possono abusare i latri, o altri malfattori saran soggetti alla prigionia di giorni due, ed all’ammenda di carlini dieci.

49. quelli che negano di vendere il genere che tengono esposto, o che riserbano ad altri per farne speculazione nel prezzo in contravvenzione de’ Regolamenti dell’annona saranno soggetti alla sola ammenda di carlini dieci.

50. quelli che per imprudenza, disaccortezza gittino acqua, liguori, o immondezza su qualche persona saranno soggetti all’ammenda di carlini dieci.

51. quelli che ritrovino cose che sanno non appartener loro e ne facciano denuncia e ne facciano denuncia fra giorni tre all’autorità locale. Per costoro la pena ed un’ammenda non minore della cosa rinvenuta, né maggiore del doppio, in qualunque modo però l’ammenda non potrà oltrepassare il valore di ducati sei. Questa disposizione non riguarda ciò che è stabilito nelle Leggi Civili circa il rinvenimento de’ tesori13.

52. quelli che cacciano nelle pubbliche acque immonde in pregiudizio della salute saranno soggetti all’ammenda solamente di carlini dieci.

53. quelli che mettono mano a fabbricare a fronte della strada pubblica, con murare il territorio, giardini, o altri luoghi prima aperti senza denunciare prima l’incaricato di Polizia, ed ottenere la licenza per iscritto, i padroni saranno soggetti alla detta ammenda, e alla prigionia di giorni due egualmente l’artefice, ed alla demolizione delle fabbriche, conoscendosi di pregiudizio al pubblico.

54. quelli che recano de’ danni alle capre, pecore, ed altri animali, e ciò oltre alla rifrazione del danno saranno soggetti all’ammenda di carlini quindici, ed alla prigionia di giorni dieci.

55. quelli che tengono permanenti nelle pubbliche strade dentro dell’abitato morre di capre, negri, pecore, ed altri animali che seguitano al pascolo, e dovendosi questi tenere in casi di bisogno in uno, o più recinti al più che sia possibile segregati dall’abitato saranno soggetti all’ammenda di carlini dieci, e giorni tre14 di prigionia.

56. quelli che si mettono ad irritare, o provocare a sdegno di beffe, derisioni, o altre voci insultanti a coloro che hanno avuto qualche difetto, o dalla natura, o da qualche accidente, mentre gli medesimi camminano per le pubbliche strade saranno soggetti all’ammenda di carlini dieci, e giorni tre di prigionia.

58. Tutti li bottegai, artisti, e quelli che abitano nelle case che sporgono nella strada pubblica, i quali in ogni mattina non spazzano la strada pubblica medesima.

59. Tutti i frigitori che frigono in mezzo delle pubbliche strade saranno soggetti all’ammenda di carlini dieci purché non siano facoltati dall’autorità municipale.

60. È permesso di tenersi pecore, e capre solo da coloro che hanno pascipascoli di privata proprietà, o in fitto con iscrittura di data certa; ben inteso, che siccome nel tenimento di questo Comune non vi sono pascipascoli piani, ma bensì soltanto montuosi, così restano interdetti gli proprietari sudetti di pecore, e capre di poter girare pascolando degli animali per le strade limitrofe a’ territori seminativi,
dovendo tenerli ne’ pascipascoli montuosi nel giorno, e nella notte ne’ luoghi addetti per le mandrie, e coloro che non controvverranno alla detta interdizione saranno soggetti alla multa di carlini ventinove, e giorni tre15 di carcere.

61. È vietato espressamente a proprietari di capre, e pecore che tengono in fitto e non in proprietà il dimorare nel Distretto del territorio di questo Comune dal dì primo aprile di ciascun anno a tutto il dì trent’uno Agosto, mentre in quest’epoca precisamente sono incalcolabili i danni, che si recano da queste animali, dovendo in detto tempo rimanervi appena numero venti capre, essendo preferiti coloro che avessero erbaggi di loro proprietà, o sia fitto con scrittura, come sopra controvenendo detto articolo i detti proprietari con introdursi nel territorio di detto Comune durante il detto divieto espresso per tempo saranno soggetti, tanto i Garzoni, che i Proprietari di detti animali all’ammenda di carlini ventinove, e giorni tre16 di prigionia g[iust]a l’art. 282 della legge amministrativa de’ 12 dicembre 181617.

62. Non potranno i custodi, o proprietari di pecore dopo la raccolta di uve sfrondere con le loro lunghe pertiche gl’alberi, e le viti negli arbusti servendo di cibo a’ loro bestiami, sotto pena dell’ammenda di carlini venti e giorni tre di carcere, oltre del danno che recheranno al proprietario, perché le viti percosse, e battute in tal modo fan diminuire le raccolte nell’anno avvenire.

63. Le dette ammende e prigionie saranno, oltre del danno, e delle altre pene più gravi di cui fan parola le leggi penali in vigore g[iust]a l’art. 282 della legge amministrativa de’ 12 dicembre 1816.

64. Ben inteso però, che tutti gli proprietari di pecore, e capre che hanno pascipascoli di privata proprietà, o che li tengono in fitto con scrittura di data certa debbono lasciare gli erbaggi in corrispondenza degli animali che posseggono e ben inteso ancora che potrà stabilirsi un art[icol[o addizionale agli statuti sul numero delle capre da tenersi e sulla scelta delle persone e secondo le circostanze [Santo Prisco, il dì 14 giugno 183618]
Fatto in Santo Prisco il dì vent’uno 1828.

Appendice I

CESARE BOCCARDI, SINDACO

Uno dei maggiori politici di San Prisco fu Cesare Boccardi, che fu per tre volte sindaco e uno dei maggiori proprietari, appartenente ad una famiglia di provenienza capuana, ma da più di due secoli trapiantata in San Prisco.

Cesare nacque il 16 marzo 1796 da Giovan Battista, patrizio capuano, e da donna Maria Giuseppa Trirocco figlia del notaio don Pompeo e donna Marianna Palmiero, che si erano sposati il 21 gennaio 1791. Egli fu battezzato col nome Cesare Sebastiano Pompeo dal canonico don Alessio Pozzuoli, su licenza del vicario capitolare, in data 17 marzo in casa dello zio Didaco Trirocco, che fu anche il padrino19.

La famiglia Boccardi era il primo contribuente di San Prisco con una rendita imponibile di 1578,80 ducati ed aveva anche 144 ducati di rendita imponibile nel Comune di Santa Maria di Capua e 1712,07 ducati in Capua20.
In San Prisco i Boccardi possedevano: nella località Vignarella: 5 moggia di “oliveto incolto”; 4 moggia di “oliveto seminatorio” e altre 3 moggia di “oliveto incolto”; nel luogo chiamato Montano: 16 moggia di “oliveto seminatorio” e una casa di un vano terraneo; nella località Starzone: 46 moggia di “arbusto”; 36 moggia di “arbusto infimo”; una casa rustica e una casa d’abitazione di 6 vani, con un giardino; infine nell’abitato di San Prisco: una casa d’abitazione di più stanze con 4 botteghe e un piccolo giardino nella Strada della Piazza21; un’altra casa d’abitazione di 2 vani terranei con un giardino di 2 moggia in Via Cupa22 e infine un’altra casa di 3 membri sempre nella medesima via23. In Capua possedeva: in Terra di Gianfrotta: 310 moggia di “fenile”; 56 moggia di “erboso”; una casa rurale e un basso con una stanza; in Vicolo Boccardi: un “giardino murato”, una casa d’abitazione di 6 bassi e 9 stanze stimata 60 ducati e un altro “giardino murato” adiacente all’abitazione24.
I Boccardi in Capua nella località Torre di Gianfrotta avevano un’attività di produzione di formaggi, provola e di mozzarella bufalina che vendevano poi in Aversa25.

Il padre Giovan Battista fu più volte decurione del Comune di San Prisco e fu candidato due volte alla carica di consigliere provinciale: la prima volta nel 1809 su proposta del Comune di Capua (pur essendo residente in San Prisco), ma non riuscì ad essere eletto; nel 1817 dal Comune di San Prisco e questa volta fu anche segnalato quale soggetto preferibile alla carica di consigliere provinciale, ma non riuscì nemmeno allora ad essere eletto26.

Cesare fu giudice supplente presso il Comune di San Prisco. Nel 1821 fu prima prescelto il padre Giovan Battista come sindaco, che rinunciò per motivi familiari alla carica: nella seconda terna fu segnalato il figlio Cesare, preferito dal Decurionato e dall’arcivescovo capuano Baldassarre Mormile. Il Boccardi espresse però la rinuncia alla carica non avendo l’età prescritta, per non essere
stato inserito nella lista degli eleggibili e per essere figlio di famiglia.
Fu poi sindaco del Comune di San Prisco dal settembre 1825 al mese di febbraio 1828. Nel 1833 fu nominato decurione del Comune e anche Capo Urbano. Egli tentò di rinunciare alla carica di decurione per favorire il fratello minore Saverio adducendo l’incompatibilità fra le due cariche, ma l’intendente marchese di Sant’Agapito respinse la sua richiesta di dimissione affermando che le due cariche erano compatibili27.

La madre Maria Giuseppa Trirocco morì in San Prisco nella loro casa “palaziata” di Strada Piazza, all’età di 60 anni, il 2 luglio 183228. Infine il 13 aprile 1835 morì il padre Giovan Battista nel palazzo Boccardi di Strada Piazza lasciando 6 figli29.

Dal febbraio 1847 fu di nuovo sindaco e mantenne la carica fino al mese di gennaio 185130.
Nell’agosto del 1860 fu nominato nuovamente sindaco e fu in carica fino al 186231.
Il Boccardi morì in San Prisco il 27 novembre 1865 assistito da familiari e altri parenti32.

Appendice II

DOMENICO CIPRIANO, MEDICO CONDOTTO E SINDACO

Uno dei personaggi più interessanti della storia locale fu certamente Domenico Cipriano (o Cipriani), medico di San Prisco, esponente di spicco della setta carbonara locale e molto impegnato nell’amministrazione comunale come secondo eletto, decurione e sindaco.

Domenico nacque nel 1787 circa da Raffaele e Maria Caporaso in una famiglia benestante che lo sostenne nei suoi studi culminati con il dottorato in Medicina e Filosofia in Napoli, studiando e lavorando per dieci anni all’Ospedale degl’Incurabili33.
Nel 1810 morì la madre in Santa Maria di Capua e nel 1812 il Cipriano sposò in Capua Rosa Taddeo, figlia del negoziante e “maccaronaro” Saverio34 e Maria Sanges. Testimoni di nozze furono: Giovan Battista Boccardi e Francesco Baja di San Prisco e Gaetano Casertano e Domenico Cappabianca, domiciliati in Capua35.

Egli fu un acceso carbonaro e nelle fonti di polizia risultò essere oratore della vendita carbonara di San Prisco denominata ‘Torre fiorita’, che faceva capo al gran maestro Luigi Marotta, al primo assistente Francesco Ruggiero, al secondo assistente Gabriele Valenziano (parente del Cipriano) e al segretario Antonio de Monaco. Altre fonti di polizia sostenevano però che il Cipriano era stato qualche volta oratore in sostituzione di Francesco Ruggiero ed aveva ricoperto il grado di oratore in un’altra vendita carbonara detta ‘Perfetta Armonia’, composta di pochi individui e di breve durata, che ebbe come gran maestro Gaetano Valentino.

Il 31 gennaio 1816 fu nominato medico ‘condottato’ del Comune di San Prisco dall’intendente Giambattista Colajanni, su proposta del Decurionato con lo stipendio di ducati 15,56, esercitando tale carica fino alla morte insieme al suo impegno nell’amministrazione locale36.
Dal 1821 al 1824 fu decurione ricoprendo più volte la funzione di segretario del Decurionato; nel 1828 fu nominato sindaco e rimase in carica oltre il triennio perché sostituito soltanto nel maggio del 1832 dal suo amico e compare di nozze Francesco Baja. Il suo mandato doveva concludersi nel 1830, ma per vari problemi relativi alle terne proposte dal Decurionato la sostituzione avvenne dopo quasi un anno e mezzo37.

Nel 1828 ci furono diverse accuse e tentativi di delegittimarlo e ottenere la sua sospensione per varie motivazioni: i suoi trascorsi carbonari, trascurava la carica di medico condotto e di sindaco per seguire i suoi affari in Capua (ricordiamo che il suocero Saverio Taddeo era morto nel febbraio 1827), era consigliato da personaggi intriganti, aveva favorito il fuoriuscito “Cappottiello” e aver tentato vari intrighi a danno dell’amministrazione locale. Molte delle accuse non furono confermate e il Cipriano rimase al suo posto. Il commissario di polizia del circondario di Santa Maria informò l’intendente che dietro i vari ricorsi contro il sindaco vi era il cancelliere comunale Pietro di Monaco. Tra i due vi era un fortissimo astio ed erano accesi nemici al punto che non si parlavano se non attraverso note e fogli scritti ed evitavano di rimanere nello stesso luogo nella casa comunale.
Non fu un caso che dopo qualche anno e precisamente nel 1830 ci furono diversi ricorsi contro il notaio Pietro di Monaco per diverse accuse, non tutte confermate, che portarono alla sua sospensione. Probabilmente il Cipriano alimentò in modo anonimo le predette accuse. In seguito il cancelliere fu però reintegrato nella carica.

Negli anni 1836-37 fu ancora decurione e partecipò attivamente all’attività politica locale continuando a svolgere la sua attività di medico per i poveri del Comune raggiungendo uno stipendio massimo di 45 ducati38.
Il Cipriano morì il 30 ottobre 1843 nella sua abitazione di Strada Sambuci all’età di 56 anni circa, lasciando la moglie Rosa Taddeo39.
In seguito la moglie del Cipriano fece richiesta per ricevere una pensione per il servizio di circa 27 anni come medico condotto del marito e il Decurionato si espresse favorevolmente nel marzo 1844. Nel mese di luglio il Consiglio d’Intendenza approvò una pensione di ducati 7,50, corrispondente alla sesta parte dell’ultimo stipendio del Cipriano (ovvero 45 ducati). Il 28 luglio 1844 la pensione per Rosa Taddeo ottenne l’approvazione definitiva dal Ministro dell’Interno Nicola Santangelo40.

Note

1 R. ZERBI, La polizia amministrativa municipale del regno delle Due Sicilie, Napoli 1846; cfr. P. PETITTI, Repertorio amministrativo ossia Collezione di leggi, decreti, reali rescritti, ministeriali di massima, regolamenti, ed istruzioni sull’amministrazione civile del Regno delle Due Sicilie, vol. I, Napoli 1851; M. DE SIMONE. Manuale ad uso de’ sindaci del regno delle Due Sicilie, Napoli 1819, pp. 72-78.

2 Ivi, p. 17; cfr. M. DE SIMONE, op. cit., Napoli 1819, pp. 72-78.

3 Giuseppe Caracciolo nacque il 26 febbraio 1781 da Vincenzo e donna Vittoria Galluccio. Il 27marzo del 1799 sposò in prime nozze donna Anna Maria Ruffo dei principi di Scilla. Nel 1806 divenne principe di Pettoranello e marchese di San’Agapito. Fu gentiluomo di Camera del re e al ritorno dei Borbone nel settembre 1815 fu nominato intendente della provincia di Abruzzo Citra in Chieti al posto di Giustino Fortunato. Nel 1818 fu trasferito all’Intendenza di Principato Ultra in Avellino, dove rimase fino al luglio del 1820. Dal 1821 al 1834 fu ininterrottamente intendente di Terra di Lavoro e nel 1823 morì la moglie Anna Maria Ruffo. Nel 1829 fu insignito dell’ordine di Francesco I e in seguito della Gran Croce dell’Ordine Costantiniano di S. Giorgio. Dal 1836 al 1838 fu sindaco di Napoli. Il 19 settembre 1842 sposò Chiara Baistrocchi-Metrodoro. Ebbe l’onore di ospitare nella sua casa in Teano Vittorio Emanuele nei giorni dell’incontro. Morì il 3 marzo 1868. Per la sua bibliografia si vedano: G. VENTURA, Elogio funebre di Anna Maria Ruffo, principessa di Pettoranello, recitato nell’anno 1823, in Raccolta di elogi funebri e lettere necrologiche, Napoli 1823. R. GUISCARDI, Saggio di Storia civile del municipio napoletano dai tempi delle colonie greche ai nostri giorni, Napoli 1862. B. CANDIDA GONZAGA, Memorie delle famiglie nobili delle Province meridionali d’Italia, Napoli 1878, vol. IV. V. DI SANGRO, Genealogie di tutte le famiglie patrizie napoletane e delle nobili fuori seggio aggregate come montiste al Real Monte di Manso, Napoli 1895. F. BONAZZI, Famiglie nobili e titolate del Napoletano, Napoli 1902. G. MONTRONI, Gli uomini del re: la nobiltà napoletana nell’Ottocento, Catanzaro 1996. M. R. RESCIGNO, L’Abruzzo Citeriore: un caso di storia regionale. Amministrazione, élite e società (1806-1815), Milano 2002.

4 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Affari Comunali, b. 202.

5 Vedi appendice I concernente il profilo biografico di Cesare Boccardi.

6 Vedi appendice II relativa al profilo biografico di Domenico Cipriano.

7 Cinque nella versione originaria del Decurionato.

8 La parte in corsivo fu aggiunta nella versione del 1836.

9 Così fu precisato nell’edizione del 1836.

10 Frase aggiunta nella versione del 1836.

11 Tale precisazione fu aggiunta nell’edizione del 1836.

12 Aggiunta nell’edizione del 1836.

13 La parte in corsivo fu aggiunta nella versione del 1836.

14 Sei nella redazione del Decurionato.

15 Sei nella stesura iniziale.

16 Sei nella proposta del Decurionato.

17 Precisazione inserita nella versione del 1836.

18 Articolo aggiunto nell’edizione del 1836.

19 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale Comunale, b. 346. Copia atto di battesimo di Cesare Boccardi del canonico curato Francesco Capezzuto della chiesa parrocchiale di S. Martino ad Judaicam.

20 L. RUSSO, San Prisco agli inizi del XIX secolo, Caserta 1999.

21 Corrisponde all’attuale Via Michele Monaco.

22 Oggi Via Verdi.

23 AS Ce, Catasto Provvisorio, Partitari del Comune di San Prisco; cfr. L. RUSSO, San Prisco agli inizi del XIX secolo, op. cit.

24 AS Ce, Catasto Provvisorio, Partitari del Comune di Capua, cfr. L. RUSSO, Capua agli inizi del XIX secolo, Studi sul Catasto Provvisorio, in «Storia del mondo», n. 51, 31 dicembre 2007.

25 AS Ce, Atti del notaio Pietro di Monaco, a. 1828.

26 L. RUSSO, San Prisco agli inizi del XIX secolo, op. cit., p. 59.

27 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale Comunale, b. 346.

28 AS Ce, Stato Civile, Comune di San Prisco n. 9, Atti di morte a. 1832.

29 Ivi, Atti di morte, a. 1835.

30 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale Comunale, b. 347.

31 Ivi, b. 348.

32 AS Ce, Stato Civile, San Prisco, Atto di morte del 27 novembre 1865. AS Na, Archivio privato di Serra di Gerace, Archivi parrocchiali e municipali, b. 5: si tratta della trascrizione di atti municipali del Comune di San Prisco.

33 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale comunale, b. 346.

34 Su Saverio Taddeo cfr. L. RUSSO, Capua agli inizi del XIX secolo, Studi sul Catasto Provvisorio, op. cit.

35 AS Ce, Stato Civile, Comune di San Prisco n. 9, atti di matrimonio, a. 1812.

36 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Affari Comunali, b. 200, a. 1816. Cfr. AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, personale comunale, b. 346.

37 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale comunale, b. 346.

38 Ivi.

39 AS Ce, Stato Civile, Comune di San Prisco n. 9, atti di morte, a. 1843.

40 AS Ce, Intendenza di Terra di Lavoro, Personale comunale, b. 347.

Pubblicato in «Rassegna Storica dei Comuni», a. XXXVI (n. s.), n. 160-161 maggio-agosto 2010

 

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